Art. 2.

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina, con proprio decreto, i criteri di attribuzione dei benefìci di cui all'articolo 1, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 3, graduando la decorrenza della fruizione del beneficio e l'entità del medesimo.